Nuovo esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato under 30 e under 35

Con l’intento principale di stimolare nuove forme di occupazione giovanile stabili, la recente Legge di Bilancio ha previso un esonero contributivo a carico di quei datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumeranno a tempo indeterminato. Aziende e imprese quindi, stando alle previsioni, potranno beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 50% del totale della spesa da sostenere. Contributi che, di conseguenza, non dovranno essere quindi corrisposti per un periodo massimo di 3 anni e per un importo massimo pari a 3000€ su base annua, eccezion fatta per premi e contributi dovuti all’INAIL.

Per beneficiare dell’agevolazione contributiva, aziende e imprese dovranno assumere a tempo indeterminato dipendenti che al momento dell’assunzione:

  • non abbiano compiuto il 30esimo anno di età;
  • per le sole assunzioni nell’anno 2018, non abbiano compiuto il 35esimo anno di età;
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Oltre che per under 30 e under 35, l’agevolazione contributiva si applicherà anche:

  • in caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, sempre e comunque a condizione che il dipendente in questione non abbia superato il limite d’età;
  • in caso di trasformazione, a partire dal primo gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermi restano i requisiti anagrafici (35 anni fino al 31 dicembre 2018 e 30 anni dal gennaio prossimo);
  • nel caso in cui aziende e imprese assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso di loro attività di alternanza scuola-lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (cd. apprendistato di primo livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (cd. apprendistato di secondo livello).

Aziende e imprese, invece, non avranno la possibilità di accedere all’agevolazione contributiva:

  • nel caso di un rapporto di lavoro domestico;
  • qualora, nei 6 mesi che precedono l’assunzione  del nuovo dipendente, abbiano licenziato per giustificato motivo oggettivo un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica professionale del lavoratore assunto grazie all’incentivo.

Stando a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, l’esonero contributivo non è cumulabile con“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

In altre parole, l’agevolazione contributiva non è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 che siano disoccupati da almeno 12 mesi;
  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego, regolarmente retribuito, da almento 24 mesi;
  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.

Al contrario, l’esonero contributivo previsto dall’INPS è cumulabile con altri incentivi di natura economica, tra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (link news assunzioni obbligatorie);
  • l’incentivo all’assunzione di coloro che beneficiano dell’indennità di disoccupazione (NASpI, ndr).

Analogamente, è cumulabile fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, anche con l’incentivo “Occupazione NEET”.

Per maggiori informazioni:

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Mercoledì, 02 November 2016 16:20

i contratti di assunzione

contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato

Dal Jobs Act si sono ridisegnati alcuni elementi del mercato del lavoro. Quelli che interessano tanto datori di lavoro quanto lavoratori sono i contratti a tempo indeterminato e i contratti a tempo determinato. Le novità da tenere d’occhio sono:

TEMPO INDETERMINATO

Al centro dell’attenzione il contratto a tutele crescenti. Non è una nuova tipologia di contratto, ma un diverso sistema di regolazione del rapporto lavorativo.

A gli assunti dal 7 marzo 2015 o trasformati a contratto a tempo indeterminato viene applicato il sistema sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi. Il sistema risarcisce, facendo il calcolo in base agli anni di anzianità e sottratto alla discrezione del giudice. Il risarcimento è pari a 2 mensualità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 mesi e un massimo di 24 mesi (per le piccole imprese da 2 a 6 mesi). I nuovi licenziamenti sono preceduti del nuovo istituto della conciliazione facoltativa, più vantaggioso dal punto di vista fiscale.

A CHI SI APPLICA IL SISTEMA A TUTELE CRESCENTI

Rientrano nella categoria (D.lgs. 23/2015):

  • lavoratori a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato da 7 marzo 2015
  • apprendisti in servizio dal 7 marzo 2015
  • dipendenti, vecchi e nuovi, delle piccole imprese che effettuano assunzioni dal 7 marzo 2015 e superino l’organico previsto nel vecchio articolo 18

TEMPO DETERMINATO

Il contratto a termine è reso più flessibile dal Jobs Act. I vincoli che il datore di lavoro deve rispettare sono:

  • oltre i 36 mesi scatta la trasformazione a indeterminato, indipendentemente dalle interruzioni fino ad un massimo di 5 interruzioni nell’arco temporale dei 36 mesi
  • Lo spostamento del termine del contratto:
    • Deve essere consegnato al lavoratore, dopo 5 giorni dell’attivazione del contratto
    • stop&go: contratti stagionali. La data di termine va comunicata a 10 giorni dalla scadenza, per i contratti fino a 6 mesi, 20 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi

Se il lavoratore presta la sua attività per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato, entro i 12 mesi.

Solco Srl progetta azioni mirate, in qualsiasi intervento di sviluppo nelle risorse umane: formazione, riorganizzazione aziendale, coaching, ecc.

Si tratta di un approccio unitario di consulenza e formazione, che mette in primo piano il valore delle persone, l’esperienza e il rapporto con le organizzazioni.

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Lunedì, 10 October 2016 13:25

beni e servizi del Welfare

I benefit che si possono detassare

La legge di Stabilità 2016 (comma 184) ridefinisce l’erogazione dei beni e dei servizi che il datore di lavoro decide per il welfare aziendale: prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendete sia in natura oppure in forma di rimborso spese. I beni e servizi hanno una finalità sociale e non vengono inclusi nel reddito del lavoro dipendente. Il lavoratore aumenta il proprio reddito disponibile grazie alla mancata tassazione e il datore di lavoro ottiene vantaggi dalla minor contribuzione e dall’aumento della motivazione di produttività e relazioni sindacali.

La legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina del reddito di lavoro dipendente per rendere il welfare aziendale utile ai dipendenti, in modo che possano scegliere i beni e i servizi a seconda delle loro esigenze.

Il lavoratore decide se ricevere il premio in denaro e usufruire della detassazione oppure usufruire un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale (flexible benefits elencati dal TIUR art. 51 e 100) senza versare l’imposta sostitutiva del 10%. In questo ultimo caso il datore di lavoro non pagherà i contributi oppure li pagherà agevolati.

OPERE E SERVIZI IN EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICREATIVE, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA O CULTO

Non sono parte del reddito di lavoro dipendente l’uso delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente offerti alla generalità dei dipendenti e ai familiari. Anche se essi sono riconosciuti sui contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Le opere e i servizi in educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto possono essere rimborsati dall’azienda. Rientrano nell’applicazione della norma i corsi di lingua, informatica, di musica, teatro, danza e i servizi di checkup medico in strutture esterne all’azienda a condizione che il dipendente non deva rapportarsi economicamente.

SOMME, PRESTAZIONI E SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E BORSE DI STUDIO

Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme per i servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o da parte di familiari i servizi di educazione e istruzione. Essi sono volti ad ampliare i servizi di educazioni fruibili dai familiari del dipendete. Sono anche fiscalmente non a carico del dipendente le somme per i servizi di frequenza di asilo nido, i centri estivi e invernali e ludoteche.

Possono essere incluse borse di studio al dipendente: assegni, premi di merito, per fini studio ecc. il datore di lavoro rimborsati al lavoratore le spese sostenute per la rette scolastica, tasse universitarie, libri di testo e incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza. Vengono anche riconosciuti i servizi di baby-sitting.

Il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro oppure a titolo di rimborso spese sostenute. In questo ultimo caso è importante che il dipendente conservi la documentazione comprovante della somma.

SOMME E PRESTAZIIONI PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI O NON AUTOSUFFICENTI.

Si detassano le prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. La fruizioni dei servizi di questo tipo di assistenza possono essere erogati anche sotto forma di rimborso spese.

VOUCHER

La legge di stabilità introduce la corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione, definiti anche come voucher. La legge consente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi mediante i documenti di legittimazione (in cartaceo o elettronico) che riportano un valore nominale e sono disposti nel seguente modo:

  • Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
  • Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
  • Devono dare diritto ad un solo bene, opera o di servizio per l’intero valore senza integrazione a carico del titolare.

Si possono cumulare su un unico voucher ma non devono superare il valore di 258,23 €.

Per approfondire l’argomento sui premi e benefici del Welfare aziendale, Solco Srl invita aziende e professionisti interessati in materia al Seminario sul Welfare aziendale per le PMI. Il seminario si terrà il 24 Ottobre 2016 alle ore 9,30 presso la sede Di Solco Srl sita in Viale Castrense 8, Roma.

Per ulteriori informazioni sul programma del seminario: http://www.solcosrl.it/in-evidenza/item/92-seminario-welfare-aziendale-pmi

Per iscriversi al seminario: http://welfare-aziendale-solco-srl.eventbrite.it

Per una consulenza personalizzata sui premi e benefici che la tua azienda potrebbe usufruire contattare:

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Lunedì, 10 October 2016 13:16

Welfare: imposta sostitutiva del 10%

Come applicare la detassazione?

La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la detassazione per i premi di risultato. Essa può essere applicata nell’anno d’imposta 2016 e anche nei successivi.

Il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Economia firmano il Decreto che definisce i criteri e le modalità dell’impresa sostitutiva del 10%.

Chi può beneficiarsi dalla detassazione?

Ogni lavoratore dipendente che non presenta una rinuncia per scritto al prestatore di lavoro.

Dove si può applicare la detassazione?

Nel settore privato.

Quali sono le condizioni per applicare l’imposta sostitutiva del 10%?

Che il lavoratore titolare di reddito di lavoro dipendente non superi i 50.000€ nell’anno precedente. Inoltre c’è un limite annuale nell’applicazione dell’imposta fino a 2000€, 2500€ per le aziende che coinvolgo pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

I Premi sui quali applicare la detassazione:

Per i premi di risultato si intendono le somme variabili per produttività, reddittività, qualità, efficienza e innovazione.

Quando si applica la detassazione?

L’imposta sostitutiva potrà essere effettuata solo sui premi erogati dopo 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale.

Per approfondire l’argomento sui premi e benefici del Welfare aziendale, Solco Srl invita aziende e professionisti interessati in materia al Seminario sul Welfare aziendale per le PMI. Il seminario si terrà il 24 Ottobre 2016 alle ore 9,30 presso la sede Di Solco Srl sita in Viale Castrense 8, Roma.

Per ulteriori informazioni sul programma del seminario: http://www.solcosrl.it/in-evidenza/item/92-seminario-welfare-aziendale-pmi

Per iscriversi al seminario: http://welfare-aziendale-solco-srl.eventbrite.it

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Agevolazioni per datori di lavoro in opere e servizi per i dipendenti

L’Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro hanno diffuso i primi chiarimenti in materia di Welfare aziendale:

  •         Somme derivanti della partecipazione agli utili;
  •         Detassazione delle retribuzioni premiali;
  •         Erogazione di voucher;
  •         Premi e benefit.

La legge di Stabilità 2016 introduce l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nei premi di risultato per produttività, reddittività, qualità, efficienza e innovazione. Anche la partecipazione agli utili dell’impresa con il limite di importo di 2000€, 2500€ per le aziende che pariteticamente coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Il welfare è pensato per superare la componente monetaria delle retribuzioni, sostenere il reddito del dipendente, migliorare la vita privata e lavorativa dei collaboratori in azienda facendo leva fiscale sulla detassazione fiscale di viaggi, check up medici, corsi di formazione, abbonamenti, biglietti, ecc.

Principalmente gli oneri sono di utilità sociale. C’è la possibilità di erogarli come voucher (non buoni pasto né sostituzione di somme in denaro)

Gli ambiti di applicazione dell’agevolazione sono principalmente il settore privato e ai dipendenti interessati.

Quali sono i beni e servizi soggetti a tassazione? A quanto ammontano i premi agevolati? Le aziende e i professionisti interessati ad approfondire i temi del seminario Welfare aziendale sono invitati a partecipare al seminario che Solco Srl organizza il 24 Ottobre. Si presenteranno le novità introdotte nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 sui premi di risultato e welfare.

L’incontro si terrà nella nostra sede di Viale Castrense alle ore 9,30. Per iscriversi all’evento:

Per ulteriori informazioni sul welfare:

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Giovedì, 06 October 2016 15:43

Seminario Welfare aziendale nelle PMI

Solco Srl organizza il 24 ottobre alle ore 9,30 nella sede di Viale Castrense 8, Roma un incontro per aziende e professioni interessati all’applicazione del Welfare aziendale e le loro agevolazioni.

9,30 Accoglienza dei partecipanti

Introduce e modera Giancarlo D’Alessandro di Solco Srl

10,00 La nuova normativa di Welfare aziendale alla luce della legge di stabilità 2016 – Professoressa Silvia Ciucciovino ordinario diritto del lavoro Università Roma Tre

10,30 Domande e interventi dei partecipanti

11,00 Coffee Break

11,15 I possibili servizi del Welfare e come accedere ad essi – Vincenzo Acquaviva Presidente di FederMiddleManagement

11,45 Domande e interventi dei partecipanti

12,15 Intervento Silvana Morini Vicepresidente EBIT

12, 30 Conclusione – Salvo Messina Presidente di Solco Srl

La legge di Stabilità 2016 introduce il sistema di tassazione agevolata:

  • Quali sono i beni i servizi?
  • Dove si può applicare l’agevolazione?
  • Quali sono i limiti?

Partecipa all’evento e scopri come la tua azienda può avvalersi di questa nuova normativa e quali sono i benefici.

Per iscriversi al seminario: http://welfare-aziendale-solco-srl.eventbrite.it

Per ulteriori informazioni:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 06 70 70 21 21

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Martedì, 21 June 2016 06:47

le assunzioni con incentivi

le fasce svantaggiate del mercato del lavoro

I vari casi che prevedono benefici per i datori di lavoro se vengono assunti sono:

  •         lavoratori in cassa d’integrazione: è previsto un contributo mensile pari all’50% dell’indennità che spetterebbe al lavoratore per:
    •      9 mesi per i lavoratori fino 50 anni.
    •      21 mesi per i lavoratori over50
    •      33 mesi per i lavoratori over 50 e residenti nel mezzogiorno.

La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è pari al 10% per 12 mesi.

  •         Donne e over50: riduzione del 50% dei contributi per 18 mesi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (12 mesi se è a tempo determinato) donne di qualsiasi età prive da un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e lavoratori over50 disoccupati da oltre 12 mesi.
  •         Lavoratori in Naspi: incentivo del 20% dell’indennità che spetterebbe al lavoratore per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato.
  •         Lavoratori in mobilità: assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2016:
    • 50% del contributo mensile non goduto dal lavorare per 12 mesi (24 mesi se il lavoratore è over 50, 36 mesi se è residente nel mezzogiorno).
    • Contribuzione previdenziale del 10% per 18 mesi se è a tempo indeterminato, 12 se è a tempo determinato.
  •         Disabili: dal 1° gennaio 2016 le assunzioni si possono gestire telematicamente dall’Inps:
    •      Contributo previdenziale del 70% per le assunzioni a tempo indeterminato per chi ha handicap fisico superiore al 79%.
    •      Agevolazione del 70% per 60 mesi se il soggetto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Solco S.r.l. come ente accreditato presso il Ministero del lavoro e per Granzia Giovani nelle Regione Lazio e Sicilia fornisce servizi alle aziende per:

  •         ricerca e selezione del personale
  •         orientamento professionale
  •         formazione aziendale e degli apprendisti

Le aziende interessate all’uso degli incentivi in vigore possono contattarci:

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